Negli ultimi anni, l’Italia ha avviato un percorso normativo per disciplinare un settore in costante espansione: quello delle criptovalute. Uno dei passaggi più importanti è stata l’introduzione del Registro per gli operatori in valute virtuali, istituito presso l’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori.
Si tratta di uno strumento previsto dalla legge per garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e legalità nel mercato dei servizi legati a Bitcoin, Ethereum e alle altre criptovalute. Molti operatori (exchange e wallet) si sono già registrati e questo dà loro la possibilità di operare nel rispetto della legge italiana.
Ma gli exchange che non figurano nella lista OAM? Sono da considerarsi illegali?
Vediamo insieme che cos’è questo Registro, chi deve iscriversi, come funziona, cosa succede a chi opera fuori dalle regole e quali obblighi impone.
Cos’è il Registro degli operatori in valute virtuali
Il Registro è una sezione speciale gestita dall’OAM dedicata ai soggetti che offrono, a qualsiasi titolo, servizi legati all’uso delle valute virtuali o la custodia e gestione di portafogli digitali per conto terzi. Questo significa che chi consente l’acquisto, la vendita o lo scambio di criptovalute, oppure fornisce wallet digitali ai clienti italiani, deve essere iscritto nel Registro per operare legalmente.
Il Registro nasce con uno scopo preciso: non serve a controllare o autorizzare l’attività degli operatori, ma a censirli, obbligandoli a comunicare informazioni sui propri clienti e sulle transazioni effettuate. È quindi più che altro uno strumento di trasparenza, utile alle autorità italiane per prevenire reati come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Cosa dice la legge italiana
Il Registro è diventato operativo nel maggio del 2022. L’obbligo di iscrizione deriva dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo 141/2010, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia del 13 gennaio 2022.
La norma stabilisce che tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in Italia, anche solo nei confronti di residenti italiani, devono essere iscritti nel Registro OAM. L’obbligo, quindi, vale pure per exchange e società crypto straniere con clienti nel nostro Paese.
Chi già svolgeva questo tipo di attività prima dell’apertura del Registro, aveva 60 giorni di tempo per regolarizzarsi. Chi invece ha iniziato dopo questa data deve iscriversi prima dell’avvio dell’attività.
Chi deve iscriversi al Registro OAM
L’obbligo riguarda sia le persone fisiche sia le persone giuridiche prestatrici di servizi in crypto:
- le persone fisiche (italiani, europei o extra-UE);
- le società con sede legale e amministrativa in Italia;
- i soggetti che non hanno sede in Italia ma operano stabilmente sul territorio nazionale attraverso una sede secondaria;
- i soggetti senza sede principale né secondaria in Italia.
L’iscrizione è necessaria anche per gli exchange stranieri che offrono servizi a clienti italiani: se non aprono una stabile organizzazione in Italia e non si registrano, la loro attività è considerata abusiva.
Come funziona l’iscrizione
La domanda si presenta interamente online, tramite la piattaforma dell’OAM. È necessario fornire una serie di dati identificativi e dichiarazioni, insieme a documentazione tecnica e societaria.
L’OAM ha 15 giorni di tempo per verificare la correttezza e completezza della richiesta. In caso di documentazione incompleta, il termine viene sospeso una sola volta, per un massimo di 10 giorni.
Una volta ottenuta l’iscrizione, gli operatori devono mantenere aggiornati i dati dichiarati: ogni variazione va comunicata entro 15 giorni. L’iscrizione ha una durata annuale e deve essere rinnovata regolarmente.
I costi da sostenere
L’iscrizione comporta il pagamento di un contributo annuale, articolato in due parti: una quota fissa e una quota variabile.
Quota fissa:
- 200 euro per le persone fisiche (pagabili in 4 rate trimestrali da 50 euro);
- 1.500 euro per le società (4 rate da 375 euro).
Quota variabile:
- 0,10 euro per ogni cliente registrato nel trimestre;
- Se i clienti sono da 1 a 500, è prevista una franchigia di 50 euro.
Il versamento delle quote avviene su base trimestrale. Se il pagamento non viene effettuato entro i termini, l’OAM può avviare la procedura di cancellazione dal Registro.
Obblighi successivi all’iscrizione: la comunicazione dei dati
Gli operatori iscritti devono inviare all’OAM, ogni tre mesi, i dati sulle operazioni effettuate e sulle generalità dei clienti serviti. Questo obbligo è fondamentale per garantire il monitoraggio delle attività in criptovalute e prevenire reati finanziari.
Dopo una fase iniziale in cui la trasmissione dei dati era stata sospesa in attesa del parere del Garante per la privacy, l’OAM ha ripristinato ufficialmente l’obbligo, che si riferisce sia alle operazioni effettuate sul territorio italiano sia ai clienti serviti nel periodo considerato.
Il mancato rispetto di questo adempimento può comportare la sospensione dell’iscrizione per un periodo da tre mesi a un anno, o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro.
Cosa rischia chi non si iscrive
Operare in Italia senza essere iscritti al Registro OAM è un illecito amministrativo. La legge considera abusiva qualsiasi attività svolta senza registrazione, e prevede sanzioni specifiche. Le sanzioni prevedono:
- multa da 2.065 euro a 10.329 euro, applicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- da tre mesi a un anno di sospensione temporanea delle attività;
- divieto di operare sul mercato italiano (in caso di recidiva o violazioni gravi).
Per gli exchange esteri, la situazione è ancora più delicata. Offrire servizi in Italia senza una stabile organizzazione e senza iscrizione è considerato completamente fuori legge, anche se la sede si trova in un altro Paese europeo.